TUTELA DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
LO STATO PROMUOVE E DISCIPLINA LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, CONDANNA GLI ATTI DI CRUDELTA’ CONTRO DI ESSI, I MALTRATTAMENTI ED IL LORO ABBANDONO, AL FINE DI FAVORIRE LA CORRETTA CONVIVENZA TRA UOMO E ANIMALE E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E L’AMBIENTE.
La legge del 14 agosto 1991, n.281 sancisce che:
Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle A.S.L.
I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari
autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture autorizzate non possono essere soppressi o destinati alla sperimentazione.
I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
I cani vaganti non tatuati catturati, nonchè i cani presso le strutture autorizzate devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previa visita e vaccinazioni.
I cani ricoverati nelle strutture autorizzate possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
E’ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture autorizzate, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell’unità sanitaria locale.
Le strutture autorizzate possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
Divieti posti a tutela degli animali domestici
Divieto di maltrattamento: il Codice penale prevede pene detentive e pecuniarie per chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte o la lesione di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; sono previste pene anche per coloro che organizzano o promuovono spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali nonché per coloro che promuovono, organizzano o dirigono combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica;
Divieto di vendita di pelli e pellicce: la legge vieta l’utilizzo di cani e di gatti per la produzione o il
confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione o l’introduzione delle stesse nel territorio nazionale; la violazione di questo divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro;
Divieto di abbandono: la legge punisce chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività; l’abbandono è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro; stessa pena per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e che provocano nell’animale gravi sofferenze; sanzioni pecuniarie più alte sono previste per coloro che fanno commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti;
E’ INOLTRE VIETATO:
l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne
l’aggressività;
la sottoposizione di cani a doping;
gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi: in particolare, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali e il taglio della coda (fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;
il taglio della coda, dove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale);
la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici citati.
A CHI RIVOLGERSI IN CASO SI ASSISTA A MALTRATTAMENTI O ALTRI REATI?
Potete segnalare ad un qualsiasi organo di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc…) uno dei casi illeciti previsti dall’art.727 o da altri articoli del
Codice Penale, richiedendo un intervento per accertare il reato e impedire che questi sia portato a ulteriori conseguenze (ai sensi dell’art. 55 del C. Penale).
E’ fondamentale sapere che tali uffici sono tenuti obbligatoriamente sia a ricevere la denuncia, sia a
disporre subito gli opportuni accertamenti (per non incorrere a loro volta nella commissione del reato
proprio di Omissione di atti d’ufficio).
Secondo la Cassazione: tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per i reati in materia
ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n.1872 del 27/9/91).
Riferimenti:
Codice Penale – Artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727
Legge 14/08/1991, n. 281 – Artt. 1-5
Legge 14/12/2000, n. 376 – Artt. 1, 7
Legge 20/07/2004, n. 189 – Artt. 1-2, 5-8